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Sez. 2, Sentenza n. 3803 del 29/07/1978 (Rv. 393355 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE - DISCIPLINA - LIMITI - DESUNZIONE DEL CONVINCIMENTO DAGLI ELEMENTI PROBATORI GIA ACQUISITI.*
Stato
decisa il 1978-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393355-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE - DISCIPLINA - LIMITI - DESUNZIONE DEL CONVINCIMENTO DAGLI ELEMENTI PROBATORI GIA ACQUISITI.*

La regola secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti dai quali pretende trarre conseguenze giuridiche a suo favore non e operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice puo desumere il proprio convincimento in ordine alla verita dei fatti medesimi dagli elementi probatori gia acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 524/74, mass n 368282; (Conf 362/72, mass n 356248).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)