Sez. 3, Sentenza n. 524 del 22/02/1974 (Rv. 368282 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPI RELATIVI - APPLICABILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPI RELATIVI - APPLICABILITA - LIMITI.*
La regola, per cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, non e operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice puo desumere il proprio convincimento in ordine alla verita dei fatti stessi dagli elementi probatori gia acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 362'72, mass n 356248).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)