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Sez. 3, Sentenza n. 5152 del 06/04/2001 (Rv. 545693 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Erronea - Denuncia in sede di legittimità - Oneri della parte istante.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545693-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

La parte che denunzi, in sede di giudizio di legittimità, l'erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati, in concreto, violati, poiché, in mancanza di ciò, la ricostruzione della volontà della P.A., sì come operata in sede di merito, è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle opinate dalla parte stessa, bensì quando esse risultino obbiettivamente insufficienti od inficiate da contraddittorietà logica e giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)