Sez. 3, Sentenza n. 5152 del 06/04/2001 (Rv. 545693 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Erronea - Denuncia in sede di legittimità - Oneri della parte istante.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
La parte che denunzi, in sede di giudizio di legittimità, l'erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati, in concreto, violati, poiché, in mancanza di ciò, la ricostruzione della volontà della P.A., sì come operata in sede di merito, è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle opinate dalla parte stessa, bensì quando esse risultino obbiettivamente insufficienti od inficiate da contraddittorietà logica e giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)