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Sez. L, Sentenza n. 2415 del 12/03/1994 (Rv. 485689 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Individuazione delle volontà contrattuali - Censurabilità - Condizioni - Fattispecie relative all'accordo 15 novembre 1984 dell'E.N.E.L. in tema di spettanza del compenso forfettario ivi previsto per i lavoratori con qualifica di operaio elettricista di pronto intervento.
Stato
decisa il 1994-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485689-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

In tema d'interpretazione del contratto, la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà contrattuale - che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse siano insufficienti o inficiate da contradditorietà logica o giuridica. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha confermato l'impugnata sentenza e disatteso le censure dell'E.N.E.L. affermative della non spettanza del compenso forfettario previsto dall'accordo 15 novembre 1984, poi recepito dal C.C.N.L. 22 aprile 1986, a lavoratori con qualifica di operaio elettricista di pronto intervento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)