Sez. L, Sentenza n. 17073 del 03/08/2007 (Rv. 599624 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale "ex legge" n. 742 del 1969 - Procedimenti soggetti al rito del lavoro - Controversie in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi e ad ordinanza - Ingiuntiva emessi da ente previdenziale - Inapplicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza-ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e la ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)