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Sez. L, Sentenza n. 20375 del 24/07/2008 (Rv. 604871 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimenti soggetti al rito del lavoro - Controversie in materia di opposizione ad ordinanza - ingiunzione per violazioni contributive emessa da ente previdenziale - Sospensione dei termini nel periodo feriale "ex lege" n. 72 del 1969 - Inapplicabilità - Erronea indicazione nel modulo a stampa anche di altre violazioni per le quali non opera la sospensione del termine - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-24
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604871-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza che ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative, anche nel regime precedente l'entrata in vigore dell'art. 116 comma 12 della legge n. 388 del 2000, va escluso che il termine per proporre opposizione sia sospeso nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 742 del 1969, ove l'ordinanza ingiunzione concerna esclusivamente omissioni contributive e sanzioni amministrative connesse a tali omissioni. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha ritenuto che l'indicazione nel modulo a stampa anche di altre violazioni, che non trovano però riscontro nella contestazione e negli atti del procedimento amministrativo, nonché nei contenuti dell'ingiunzione, non determina la sospensione del termine di opposizione, essendo stata esclusa dalla sentenza la sussistenza, nel caso, di un errore scusabile circa il regime del termine di opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)