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Sez. 1, Sentenza n. 665 del 08/03/1972 (Rv. 356736 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356736-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'identificazione del soggetto convenuto in giudizio si risolve in un'indagine sulla volonta manifestata dall'attore nell'atto di citazione, quale risulta dal contesto di tutto l'atto stesso; ed il relativo apprezzamento del giudice di merito attiene a valutazioni di mero fatto, incensurabili in Sede di legittimita, ove siano sorrette da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. (Conf 736'70, mass n 345993).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)