Sez. 3, Sentenza n. 736 del 18/03/1970 (Rv. 345993 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'identificazione del soggetto chiamato in giudizio si risolve in una indagine sulla volonta manifestata dalla parte nell'atto di citazione, quale risulta da tutti gli elementi desumibili dal contesto dell'atto stesso, e il relativo convincimento del giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita, ove sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)