Sez. L, Sentenza n. 714 del 06/02/1982 (Rv. 418511 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - DECADENZA A CARICO DEL NOTIFICANTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ORIGINALE RESTITUITO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE DI DECADENZA - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - DECADENZA A CARICO DEL NOTIFICANTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ORIGINALE RESTITUITO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE DI DECADENZA - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, incombendo a colui che eccepisce la decadenza l'Onere di proporre querela di falso al fine di provare la non veridicità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte, non coincidenti con quelli risultanti dal documento in suo possesso. (V 262/76, mass n 378923).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)