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Sez. L, Sentenza n. 262 del 28/01/1976 (Rv. 378923 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DISCORDANZA FRA L'ATTO RESTITUITO E COPIA NOTIFICATA - CONSEGUENZE - DECADENZA A CARICO DI CHI HA CHIESTO LA NOTIFICA - PREVALENZA DELL'ORIGINALE - DECADENZA A CARICO DEL DESTINATARIO - PREVALENZA DELLA COPIA - ECCEZIONE DI DECADENZA DELLA CONTROPARTE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1976-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378923-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DISCORDANZA FRA L'ATTO RESTITUITO E COPIA NOTIFICATA - CONSEGUENZE - DECADENZA A CARICO DI CHI HA CHIESTO LA NOTIFICA - PREVALENZA DELL'ORIGINALE - DECADENZA A CARICO DEL DESTINATARIO - PREVALENZA DELLA COPIA - ECCEZIONE DI DECADENZA DELLA CONTROPARTE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA - CONTENUTO.*

In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo allo originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata. E nel caso di difformita tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione l'Onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsita dei dati scritti sul documento in possesso della controparte. (V 240/74, mass n 367853; (V 139/68, mass n 330988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)