Sez. L, Sentenza n. 10050 del 09/10/1998 (Rv. 519603 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Benefici combattentistici - Integrazione dell'anzianità di servizio e riduzione del limite di età - Autonomia dei due benefici - Istanza per l'applicazione di uno di essi - Estensione all'altro - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
Per l'attribuzione dei benefici previsti, in favore di pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati, dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in punto di anzianità di servizio fittizio, e dal primo comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, occorre una specifica richiesta (esplicita o implicita) dell'interessato senza che, perciò, la richiesta limitata all'applicazione di uno di tali benefici comporta l'applicazione automatica anche dell'altro. I benefici stessi operano in relazione ad ogni forma di trattamento pensionistico o previdenziale, legale o contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)