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Sez. L, Sentenza n. 3326 del 07/10/1976 (Rv. 382120 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INTEGRAZIONE DELL'ANZIANITA DI SERVIZIO E RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETA - AUTONOMIA DEI DUE BENEFICI - ISTANZA PER L'APPLICAZIONE D'UNO DI ESSI - ESTENSIONE ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382120-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INTEGRAZIONE DELL'ANZIANITA DI SERVIZIO E RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETA - AUTONOMIA DEI DUE BENEFICI - ISTANZA PER L'APPLICAZIONE D'UNO DI ESSI - ESTENSIONE ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*

Al fine del trattamento pensionistico e previdenziale, sia legale che contrattuale, dei dipendenti pubblici ex combattenti, anticipatamente collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n 336, il beneficio dell'integrazione dell'anzianita di servizio, previsto dall'art 3 secondo comma della citata legge n 336 del 1970, e quello della riduzione del limite di eta per il conseguimento del trattamento medesimo, previsto dall'art 4 primo comma della legge 9 ottobre 1971 n 824, hanno carattere autonomo e distinto, e presuppongono entrambi una specifica istanza, esplicita od implicita, dell'interessato. Ne consegue che la richiesta limitata al conseguimento di uno degli indicati benefici non puo comportare l'applicazione automatica dell'altro.*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)