Sez. 2, Sentenza n. 1420 del 28/02/1984 (Rv. 433515 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO COMPRENSIVA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL DEBITORE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SUL SUDDETTO CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - APPELLO DEL CREDITORE - DIRETTO A FISSARE IL "DIES A QUO" DELLO INADEMPIMENTO IN DATA ANTERIORE A QUELLA STABILITA DAL PRIMO GIUDICE CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO RISARCITORIO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL DEBITORE - ONERE DEL CREDITORE DI PROVARE LA SUSSISTENZA ED ENTITÀ DELLA ULTERIORE PRETESA SOLLEVATA - PERSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO COMPRENSIVA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL DEBITORE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SUL SUDDETTO CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - APPELLO DEL CREDITORE - DIRETTO A FISSARE IL "DIES A QUO" DELLO INADEMPIMENTO IN DATA ANTERIORE A QUELLA STABILITA DAL PRIMO GIUDICE CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO RISARCITORIO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL DEBITORE - ONERE DEL CREDITORE DI PROVARE LA SUSSISTENZA ED ENTITÀ DELLA ULTERIORE PRETESA SOLLEVATA - PERSISTENZA.*
Con riguardo alla sentenza di primo grado, che, in tema di debito pecuniario, abbia riconosciuto al creditore il maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., liquidandolo in base alla entità della sopravvenuta svalutazione monetaria, la mancata impugnazione del debitore non è idonea a determinare la formazione del giudicato sul suddetto criterio di quantificazione del maggior danno, autonomamente considerato, in quanto esso non costituisce distinto oggetto di statuizione, ma mero strumento o parametro per l'indicata liquidazione. Pertanto, qualora detta sentenza venga appellata dal creditore, al fine di sentir fissare il "dies a quo" dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria in data anteriore a quella riconosciuta dal primo giudice, e conseguentemente aumentare la quantificazione di quel debito risarcitorio, la mancata impugnazione del debitore non esonera il creditore medesimo dallo Onere di provare la sussistenza ed entità dell'ulteriore pretesa sollevata, secondo la previsione del citato art. 1224 cod. civ., restando esclusa la possibilità di invocare un'automatica applicazione del criterio di rivalutazione adottato dal primo giudice ad un periodo diverso da quello da esso considerato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)