Sez. 3, Sentenza n. 3315 del 04/06/1985 (Rv. 440988 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO RISARCITORIO DA ILLECITO AQUILIANO - NATURA - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO IN TEMA DI RIVALUTAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO RISARCITORIO DA ILLECITO AQUILIANO - NATURA - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO IN TEMA DI RIVALUTAZIONE.*
Il credito risarcitorio da illecito aquiliano rimane credito di valore sino alla sua liquidazione definitiva e, quindi, sino alla pronuncia della sentenza in grado d'appello quando l'accertamento del credito sia stato comunque oggetto di cognizione a seguito di impugnazione. Conseguentemente, se il giudice di primo grado abbia già liquidato quel credito, il giudice dell'appello dovrà provvedere alla rivalutazione del relativo importo per il periodo tra la prima e la seconda sentenza, ove ciò sia necessario per adeguare la reintegrazione patrimoniale ai valori correnti al momento della liquidazione definitiva, senza che assuma rilievo la circostanza che la sentenza di primo grado sia munita di clausola di provvisoria esecuzione, salva l'ipotesi che il credito, in attuazione di essa, sia stato soddisfatto. (V 1420/84, mass n 433515; (V 303/82, mass n 417997; (V 3464/80, mass n 407308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)