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Sez. 2, Sentenza n. 11665 del 05/06/2015 (Rv. 635599 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Contratti di mutuo fondiario funzionalmente collegati a compravendite immobiliari - Violazione del "dovere di consiglio" - Contenuto del dovere - Informazione sulle "conseguenze" della prestazione richiesta - Nozione - Convenienza economica dell'operazione negoziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635599-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In materia di responsabilità disciplinare dei notai, non integra l'illecito risultante dal combinato disposto dell'art. 147, primo comma, lett. b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 42, comma 1, lett. a), del codice deontologico notarile, il comportamento del notaio che, in occasione della stipulazione di diversi contratti di mutuo fondiario funzionalmente collegati a contratti di compravendita immobiliare, abbia omesso di informare l'istituto di credito mutuante della circostanza che il prezzo degli immobili risultava inferiore alla somma mutuata, e ciò in quanto il cd. "dovere di consiglio" (imposto dalla summenzionata norma del codice di deontologia) investe solo le conseguenze giuridiche della prestazione richiesta al professionista, e non pure le circostanze di fatto dell'affare concluso, tra le quali rientrano i rischi economici dello stesso, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva al prudente apprezzamento delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)