Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21205 del 05/07/2022 (Rv. 665205 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Risultato pratico voluto dalle parti - Obbligo di informazione e consiglio - Sussistenza - Obblighi negoziali espressi - Inadempimento della parte obbligata - Responsabilità del notaio - Esclusione.
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
In tema di responsabilità notarile, quando lo scopo pratico dell'atto è messo a rischio da mancate verifiche o dalle dinamiche tecniche proprie della negozialità, il notaio deve rispondere anche per omessa informazione, oltre che per difetto delle doverose attività di accertamento; quando, invece, le parti hanno assunto impegni negoziali espressi, soggetti ad apprezzamento di affidabilità e convenienza (come quello alla cancellazione delle riscontrate formalità), il notaio non è tenuto a rispondere del susseguente inadempimento della parte obbligata.
Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)