Sez. L, Sentenza n. 3525 del 09/04/1987 (Rv. 452512 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ILLEGITTIME ASSUNZIONI A TERMINE - CONVERSIONE DEL RAPPORTO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - INTROITO FRAUDOLENTO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ILLEGITTIME ASSUNZIONI A TERMINE - CONVERSIONE DEL RAPPORTO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - INTROITO FRAUDOLENTO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
L'ipotesi di successive assunzioni a termine, intese ad eludere le Disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 - ipotesi contemplata nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 di tale legge e sanzionata con la previsione che il contratto si considera a tempo indeterminato - presuppone una pluralità di assunzioni il cui termine sia stato validamente apposto o prorogato, con la conseguenza che quando il contratto a termine è già di per sè invalido, in quanto stipulato al di fuori delle eccezioni stabilite dal secondo comma dell'art. 1 legge cit., la conversione di esso in contratto a tempo indeterminato prescinde dall'esistenza di un ulteriore intento fraudolento, atteso che non è possibile eludere una norma che sia stata già apertamente violata. (Conf 7389/83, mass n 431983).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)