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Sez. L, Sentenza n. 7389 del 15/12/1983 (Rv. 431983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TERMINE IN FRODE ALLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - UNICITÀ DEL RAPPORTO E CONVENZIONE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DEL TERMINE FINALE - LICENZIAMENTO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 DAL PREDETTO TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TERMINE IN FRODE ALLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - UNICITÀ DEL RAPPORTO E CONVENZIONE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DEL TERMINE FINALE - LICENZIAMENTO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 DAL PREDETTO TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso di una pluralità di successive assunzioni a termine, inficiate dall'intento di eludere le Disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 e danti luogo ad un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'apposizione del termine finale ai singoli contratti - ivi compreso quello che, ex post, risulterà come ultimo - non equivale a licenziamento, sicché il decorso di sessanta giorni da detto ultimo termine non determina decadenza dall'impugnazione prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (Conf 3851/81, mass n 414498, prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)