Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/1992 (Rv. 475238 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Deroghe alla competenza | Specifica approvazione per iscritto - Forme.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Deroghe alla competenza
Il requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola derogativa della competenza, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non richiede che la distinta sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo l'indicazione idonea a non far dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, quale quella consistente nel riferimento al numero che contraddistingue il patto, mentre resta irrilevante che la dicitura di espressa approvazione si riferisca anche ad altre clausole onerose, sempre con i rispettivi numeri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)