Sez. L, Sentenza n. 6976 del 21/06/1995 (Rv. 492966 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Estremi - Letterale enunciazione della clausola onerosa - Necessità - Esclusione - Richiamo del numero o del contenuto delle singole clausole onerose - Sufficienza - Individuazione di dette clausole mediante il riferimento al numero d'ordine ed all'oggetto di ciascuna di esse - Idoneità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE
La specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario, peraltro, che la distinta sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole onerose, e dovendo, altresì, ritenersi assolto l'obbligo imposto dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ. anche quando le dette clausole siano individuate, nella dichiarazione di accettazione autonomamente sottoscritta, mediante il riferimento al numero d'ordine e all'oggetto di ciascuna clausola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)