Sez. 5, Sentenza n. 5159 del 07/11/2025 Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289457-01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Operazioni dolose - Nozione - Condotta omissiva - Metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali - Rilevanza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2), legge fall. si estende a tutte le condotte di sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ivi comprese quelle di metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale della società , da cui consegue il prevedibile aumento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e il possibile dissesto dell'impresa a cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del debito, degli interessi e delle relative sanzioni.
Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)