Sez. 5 - , Sentenza n. 43562 del 11/06/2019 Ud. (dep. 24/10/2019) Rv. 277125 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose - Condotta omissiva - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa. (Fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di omessa convocazione dell'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 2447 cod. civ., a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, e continuazione dell'attività d'impresa in violazione dell'art. 2449, comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l'incremento dell'esposizione debitoria).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2, Legge Falliment. art. 224 lett. 2, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)