Sez. 2, Sentenza n. 586 del 02/03/1974 (Rv. 368368 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*
I verbali redatti dai funzionari dell'ispettorato del lavoro, in tema di omesso o irregolare versamento dei contributi - omissione o irregolarita contributiva che si collega necessariamente ad un rapporto di lavoro - fanno prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui eseguiti. Per quanto riguarda, invece, le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali avere accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i verbali stessi possono essere infirmati solo da una specifica prova contraria e, se questa non venga raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze di fatto riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati. (Conf 179'72, mass n 355960).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 01/03/1945 num. 177 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)