Sez. 2, Sentenza n. 179 del 26/01/1972 (Rv. 355960 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
I verbali redatti dai funzionari dell' ispettorato del lavoro in tema di omesso o irregolare versamento dei contributi fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, nonche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti. Per quanto riguarda, invece, le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi possiedono un grado di attendibilita che puo essere infirmato solo da una specifica prova contraria e, se questa non venga raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze di fatto riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati. (Conf 2568'69, mass n 342158).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 01/03/1945 num. 177 art. 22, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)