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Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 18/11/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159399 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO DEL DERUBATO - DURATA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ABBANDONO DELLA COSA SOTTRATTA.*
Stato
decisa il 1982-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159399-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO DEL DERUBATO - DURATA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ABBANDONO DELLA COSA SOTTRATTA.*

Ai fini dello spossessamento necessario per la consumazione del reato di furto basta che il possessore abbia perduto la disponibilità della cosa sia pure temporaneamente. (fattispecie: abbandono di cosa sottratta con destrezza a seguito di pronta scoperta). (Conf mass n 146056; (Conf mass n 151713, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)