Sez. 2, Sentenza n. 9752 del 18/02/1980 Ud. (dep. 23/09/1980) Rv. 146056 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA ALTRUI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA ALTRUI.*
Costituisce momento consumativo del reato di furto quello in cui il soggetto attivo si impossessa della cosa altrui, sottraendola al potere di custodia, e di disponibilita materiale del soggetto passivo, cosicche, una volta realizzata tale situazione, non ha Rilevanza che lo spossessamento sia durato per breve lasso di tempo (irrilevanza del criterio temporale) o che la cosa non sia stata ancora allontanata dal luogo in cui si estende la sfera di vigilanza della parte offesa (irrilevanza del criterio spaziale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)