Sez. 6, Sentenza n. 1594 del 27/04/1998 Cc. (dep. 01/06/1998) Rv. 210920 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI | Cause di inefficacia della misura cautelare - Deducibilità - Esclusione - Richiesta di revoca al giudice procedente - Necessità - Cause di inefficacia della misura dedotte con il ricorso unitamente a vizi di legittimità - Deroga al principio - Sussistenza - Condizioni - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI
Le circostanze implicanti la perdita di efficacia della misura cautelare, non risolvendosi in vizi processuali che incidono sulla legittimità dell'atto, operano sul piano della persistenza della misura e devono essere fatte valere dinanzi al giudice di merito con l'istanza di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p., cui può seguire la proposizione dell'appello, in caso di rigetto dell'istanza medesima, e, successivamente, il ricorso per cassazione. Unica eccezione a tale "iter" processuale è consentita - per non ritardare la decisione "de libertate" - nel caso in cui, con il ricorso alla Corte suprema avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame, si facciano valere, insieme a vizi riguardanti l'originaria legittimità del provvedimento impositivo della misura, anche questioni attinenti al permanere della sua efficacia, sempreché le questioni stesse dipendano da vizi del procedimento di riesame e non siano, invece, ad esso esterne. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto non deducibile con il ricorso per Cassazione la questione della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)