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Sez. U, Sentenza n. 7 del 17/04/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205255 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Cause di inefficacia dell'ordinanza cautelare - Deducibilità nel procedimento di impugnazione - Esclusione - Richiesta di revoca - Necessità - Eccezione - Cause di inefficacia dedotta nel ricorso per cassazione insieme a vizi di legittimità - Esaminabilità da parte della Cassazione - Sussistenza - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205255-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

Le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 cod. proc. pen.; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto di poter esaminare - respingendola peraltro per motivi diversi - la questione concernente la perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., prospettata nel ricorso insieme a varie censure di violazione di legge; ma ha altresì precisato che non ci sarebbe spazio per il dispiegarsi della descritta "vis" attrattiva del ricorso proposto nel procedimento di impugnazione della misura ove, con esso, si denunciasse esclusivamente la sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)