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Sez. 3, Sentenza n. 7772 del 02/05/2000 Ud. (dep. 04/07/2000) Rv. 217017 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI | Atti sessuali - Nozione - Prevalenza dell'elemento oggettivo.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217017-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI

Devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica. La prevalenza dell'aspetto oggettivo e non di quello soggettivo, come avveniva in precedenza per gli atti di libidine discende dalla differente collocazione e dal diverso bene giuridico protetto dai reati introdotti dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 rispetto a quelli in precedenza contemplati dal codice del 1930.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)