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Sez. 3, Sentenza n. 1405 del 30/03/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 216073 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Atti intesi a fine di molestia ma coinvolgenti un rapporto corporale con zone erogene - Contravvenzione ex art. 660 cod. pen. - Esclusione - Delitto ex art. 609 bis cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Elemento psicologico: dolo generico - Fattispecie - Palpeggiamenti e toccamenti delle natiche.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216073-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di delitti contro la libertà personale, la nozione di atti sessuali agli effetti di cui all'art. 609 bis e segg. cod. pen., comprende tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, con invasione della sfera sessuale dello stesso, mediante un, sia pur superficiale, rapporto "corpore - corpori", non necessariamente limitato agli organi genitali "stricto sensu", ma che può riguardare anche quelle altre parti anatomiche, cd. "erogene", che, normalmente e notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale. Ai fini della configurabilità del reato è peraltro necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la coscienza e volontà di compiere atti di invasione nella sfera sessuale altrui senza l'ulteriore necessità di quelle finalità particolari (soddisfacimento dell'istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente, ma non rientrano, tuttavia, nella fattispecie tipica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto nella finalità molesta e non di libidine, connotante i toccamenti o palpeggiamenti delle natiche delle parti offese, individuando la sussistenza del dolo generico, come sopra delineato, nel compimento di tali atti concretantisi in una non consentita materiale intrusione nella sfera sessuale dei soggetti passivi, e configurante pertanto il delitto di cui al citato art. 609 bis cod. pen., non la contravvenzione ex art. 660 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)