Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 30/03/2001 (Rv. 545376 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Sinistro stradale - Danneggiato lavoratore autonomo o dipendente - Liquidazione forfettaria ex art.4, comma terzo, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1977, n. 39, pari al triplo dell'ammontare della pensione sociale - Inapplicabilità - Criteri previsti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma di cui all'art. 4, comma terzo, D.L. n. 857 del 1976, convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977, che prevede la liquidazione del danno in misura pari al triplo della pensione sociale, non è applicabile nel caso di danni subiti da lavoratore autonomo ovvero dipendente. Per questi, invece, il risarcimento del danno per l'inabilità temporanea o permanente derivante da circolazione stradale deve determinarsi in conformità ai criteri previsti dal comma primo dello stesso art. 4 succitato e cioè: rispettivamente, per il lavoratore autonomo sulla base del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati nella denuncia dei redditi delle persone fisiche degli ultimi tre anni e per il lavoratore dipendente sul reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)