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Sez. 3, Sentenza n. 1215 del 23/01/2006 (Rv. 586900 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Liquidazione di danno patrimoniale da lucro cessante - Applicazione del r.d. n. 1403 del 1922 - Limiti di deducibilità del vizio.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586900-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Un vizio della motivazione della sentenza che abbia capitalizzato, pur senza indicazione dei coefficienti applicati, la somma dovuta al danneggiato a titolo di danno da lucro cessante da perdita o diminuzione della capacità di produrre un reddito futuro, intanto è configurabile in quanto si assuma come vero che la somma è, appunto, "immotivatamente" ed apprezzabilmente diversa da quella che si sarebbe ottenuta in applicazione dei coefficienti di cui al r.d. n. 1403 del 1922 e che è onere del ricorrente indicare. E ciò perché il giudice del merito è tenuto a motivare in ordine alle ragioni che lo abbiano indotto a considerare aspetti particolari ed a discostarsi da quel risultato, ma non anche a spiegare perché al risultato aritmetico si sia invece attenuto (a meno che situazioni particolari non siano state specificamente prospettate dalle parti e sia stata, tuttavia, omessa ogni considerazione al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)