Sez. 3, Sentenza n. 295 del 15/01/1991 (Rv. 470473 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - In istruttoria | Preclusione dell'azione civile - Esclusione.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - In istruttoria
L'art. 25 cod. proc. pen. abr. - il quale statuisce che alcune formule di proscioglimento dell'imputato dal reato ascrittogli precludono la proposizione, la riproposizione o la prosecuzione dell'azione civile davanti al giudice civile - riguarda soltanto le sentenze dibattimentali, quelle cioè emesse a seguito di un giudizio pubblico svoltosi con le garanzie sostanziali e formali e nei modi rituali previsti dalla legge, e non pure le sentenze istruttorie di proscioglimento, inidonee ad acquistare l'autorità del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)