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Sez. 3, Sentenza n. 295 del 15/01/1991 (Rv. 470473 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - In istruttoria | Preclusione dell'azione civile - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470473-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - In istruttoria

L'art. 25 cod. proc. pen. abr. - il quale statuisce che alcune formule di proscioglimento dell'imputato dal reato ascrittogli precludono la proposizione, la riproposizione o la prosecuzione dell'azione civile davanti al giudice civile - riguarda soltanto le sentenze dibattimentali, quelle cioè emesse a seguito di un giudizio pubblico svoltosi con le garanzie sostanziali e formali e nei modi rituali previsti dalla legge, e non pure le sentenze istruttorie di proscioglimento, inidonee ad acquistare l'autorità del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)