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Sez. 4, Sentenza n. 10485 del 14/01/2008 Cc. (dep. 07/03/2008) Rv. 238963 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Domanda - Proposizione - Inammissibilità per carenza di legittimazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238963-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

L'inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di sanzione processuale espressamente disposta dall'art. 645, comma primo, cod. proc. pen., norma richiamata dall'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)