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Sez. 4, Sentenza n. 2826 del 14/10/1998 Cc. (dep. 21/01/1999) Rv. 212302 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Causa di inammissibilità - Rilevabilità in ogni stato e grado - Condizioni - Espressa previsione normativa - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212302-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La possibilità di rilevare di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, la inammissibilità, sussiste nei soli casi espressamente previsti (come stabilisce, ad esempio, l'art.591 in tema di impugnazioni), e non negli altri casi per i quali manchi tale espressa indicazione, come per l'ipotesi prevista dall'art.645 c.p.p., richiamato dall'art.315 comma 3, c.p.p., per il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. (Fattispecie nella quale l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente Ministero del Tesoro, aveva, dopo il ricorso, depositato memoria nella quale rilevava "in via preliminare ed assorbente" l'inammissibilità della domanda di riparazione, in quanto non presentata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, ma dal difensore. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha pertanto ritenuto essersi nella specie realizzata sul punto una preclusione non superabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)