Sez. 2, Sentenza n. 1475 del 22/02/1999 (Rv. 523460 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Irrevocabilità della scelta operata mediante domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e riduzione del prezzo - Esclusione - Conseguenze - Proposizione della domanda di risoluzione - Pronuncia di riduzione del prezzo - Ultrapetizione - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di appalto non è applicabile il principio stabilito per la vendita dal secondo comma dell'art. 1492 cod. civ. dell'irrevocabilità della scelta operata mediante domanda giudiziale, tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto di appalto può proporsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che con l'atto di citazione sia stata chiesta la riduzione del prezzo e che quest'ultima può essere nuovamente introdotta nel giudizio di appello in sostituzione di quella di risoluzione, in quanto fondata sulla stessa "causa petendi" e su un più limitato "petitum". Pertanto, non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda di risoluzione del contratto perché i vizi dell'opera non sono tali da renderla inidonea alla sua destinazione, disponga soltanto la riduzione del prezzo pattuito, adeguandolo all'opera compiuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)