Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 27/04/1993 (Rv. 482070 - 01)
Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - Risoluzione del contratto | Domanda relativa - Domande di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi - Cumulativa proposizione in un unico giudizio - Ammissibilità - Limiti.
Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - Risoluzione del contratto
In materia di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono reciprocamente incompatibili, onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio, poiché "l'actio quanti minoris" non è richiesta di esatto adempimento, con la conseguenza che, quanto ai suoi rapporti con la domanda di risoluzione, non opera il divieto posto dall'art. 1453, secondo comma cod. civ. - che impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto -, mentre, per ciò che concerne i rapporti fra la domanda di risoluzione ed eliminazione dei vizi, l'esatto adempimento richiesto con questa seconda incorre nel divieto suddetto nei soli limiti in cui sussista l'interesse attuale del contraente che ha chiesto, la risoluzione, tal che non può escludersi la proponibilità di entrambe le medesime domande in un unico giudizio, per l'eventualità del venir meno di tale interesse e quindi in rapporto di subordinazione della seconda alla prima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)