Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 07/02/2013 (Rv. 625254 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Atti legittimamente assunti in sede penale - Testimonianze raccolte dalla Guardia di Finanza e intercettazioni telefoniche - Utilizzabilità nel processo tributario - Sussistenza - Contrasto con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost. e con il diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
Un atto legittimamente assunto in sede penale - nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di Finanza ed intercettazioni telefoniche - e trasmesso all'amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972; tale norma, infatti, non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell'atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor valore probario rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., Costituzione art. 15, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)