Sez. 3, Sentenza n. 4305 del 09/05/1987 (Rv. 453060 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE - FONDAMENTO SU UN ERRORE DEL CALCOLO EFFETTUATO DALLE PARTI E NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 LETT. D) DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - RILEVANZA DELL'IPOTESI DELLA MERA RETTIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 1430 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE - FONDAMENTO SU UN ERRORE DEL CALCOLO EFFETTUATO DALLE PARTI E NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 LETT. D) DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - RILEVANZA DELL'IPOTESI DELLA MERA RETTIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 1430 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, ove sia proposta in giudizio domanda di Determinazione dell'equo canone deducendo sia un errore nel relativo calcolo effettuato dalle parti, sia la violazione dell'art. 13 lett. D) della legge n. 392 del 1978 (omessa considerazione della superficie del giardino concessa in godimento esclusivo al conduttore), quest'ultima causa petendi importando in Sede di Determinazione del canone la necessaria correzione dell'errore materiale di calcolo, comporta che l'intera controversia va devoluta al pretore competente, ratione materiae, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, della medesima legge, senza possibile autonomo rilievo per l'ipotesi della mera rettifica del contratto prevista dall'art. 1430 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1430, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)