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Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 11/06/1980 (Rv. 407578 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE DELLA CONSULENZA DI PARTE - INCLUSIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407578-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE DELLA CONSULENZA DI PARTE - INCLUSIONE - NECESSITA.*

Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempreche il giudice non ne rilevi l'eccessivita o la superfluita, ai sensi del primo comma dell'art 92 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)