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Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/06/1990 (Rv. 467765 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE DELLA CONSULENZA DI PARTE - INCLUSIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467765-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE DELLA CONSULENZA DI PARTE - INCLUSIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 primo comma cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue. (V 6283/85, mass n 443393; (V 3897/85, mass n 441474; (Conf 3716/80, mass n 407578).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)