Sez. 5, Sentenza n. 2514 del 11/01/1984 Ud. (dep. 20/03/1984) Rv. 163217 - 01
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - MINORE ETÀ - IN GENERE - INFRADICIOTTENNE - ADULTO - IMPUTABILITÀ - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - DIFFERENZE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - MINORE ETÀ - IN GENERE - INFRADICIOTTENNE - ADULTO - IMPUTABILITÀ - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - DIFFERENZE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
L'imputabilità dell'adulto, nel sistema del vigente codice penale, a differenza di quella del minore degli anni diciotto e maggiore dei quattordici (che deve essere accertata di volta in volta) è presunta "iuris tantum". L'Obbligo della motivazione pertanto va sempre osservato nel caso del minore, mentre nell'ipotesi dell'adulto nasce solo se siano addotti o comunque emergano elementi valevoli a porre in discussione la presunzione suddetta. In grado d'appello poi l'Obbligo sussiste solo quando il tema sia proposto con specifico motivo. (V mass n 154638; (V mass n 150007; (V mass n 140702).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)