Sez. 1, Sentenza n. 10822 del 18/06/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173944 - 01
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - MAGGIORE DI ETÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITE - RAGIONE.*
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - MAGGIORE DI ETÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITE - RAGIONE.*
L'imputabilità dell'adulto, a differenza di quella del minore degli anni diciotto e maggiore di quattordici, (che deve essere accertata di volta in volta) è presunta juris tantum. L'Obbligo della motivazione, va sempre osservato nel caso del minore, mentre nell'ipotesi dell'adulto nasce solo se siano addotti o, comunque, emergano elementi valevoli a porre in discussione la presunzione suddetta. In grado di appello, poi, l'Obbligo sussiste solo quando il tema sia proposto con specifico motivo. (Conf mass n 163217).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)