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Sez. 3, Sentenza n. 7290 del 20/04/1999 Ud. (dep. 09/06/1999) Rv. 213734 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Regime transitorio determinato dalla legge 19 gennaio 1999, n.14 - Giudice di legittimità - Valutazione in ordine alla legittimità e congruità della pena consensualmente stabilita dalle parti - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213734-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

In tema di patteggiamento, nell'applicazione concreta del regime transitorio introdotto con l'art. 3 della legge 19 gennaio 1999, n.14 - il quale consente alle parti di concordare la pena ex art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen., anche nei procedimenti nei quali sia stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, qualora sia pendente ricorso per cassazione ovvero esso sia proposto successivamente alla predetta data - anche la Corte di cassazione ha il potere-dovere di valutare non soltanto la legittimità ma anche la congruità della pena consensualmente quantificata dalle parti.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1999 num. 14 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)