Sez. 3, Sentenza n. 13484 del 28/10/1999 Ud. (dep. 24/11/1999) Rv. 214810 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Patteggiamento - Regime transitorio ex art. 3 legge n. 14 del 1999 - Valutazione in ordine alla legittimità e congruità della pena stabilita consensualmente dalle parti - Configurabilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
In ordine all'istituto transitorio del patteggiamento della pena nel giudizio di cassazione va affermato il potere dovere della corte di valutare non soltanto la legittimità, ma anche la congruità della pena consensualmente quantificata dalle parti. Infatti l'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14 ha voluto garantire, con disposizione transitoria, una parità di trattamento tra chi poteva avvalersi del nuovo istituto in grado di appello e chi invece ne sarebbe rimasto escluso solo perché il giudizio d'appello era già concluso. A tal fine il legislatore ha esteso transitoriamente al giudizio di cassazione la possibilità delle parti di avvalersi dell'istituto, conferendo al giudice di legittimità lo stesso potere del giudice di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Legge 19/01/1999 num. 14 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)