Sez. 3, Sentenza n. 1913 del 16/07/1964 (Rv. 302728 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI IN SEDE PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - RINUNCIA IMPLICITA ALL'AZIONE IN SEDE CIVILE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI IN SEDE PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - RINUNCIA IMPLICITA ALL'AZIONE IN SEDE CIVILE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
La rinuncia implicita e unilaterale dell'attore al giudizio civile, che l'art. 24 cod.proc.pen. fa discendere 'ipso jurè dal trasferimento della pretesa risarcitoria dalla Sede civile a quella penale mediante la Costituzione di parte civile, e soggetta allo stesso regime della rinuncia negoziale prevista dall'art. 306 cod.proc.civ. ed e, quindi rilevabile d'ufficio. (contra 905/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)