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Sez. 2, Sentenza n. 13231 del 31/05/2010 (Rv. 613155 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Preliminare - Certificato di abitabilità - Mancata consegna - Azione di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Limiti - Immobile dotato delle caratteristiche d'uso - Presentazione della domanda di concessione in sanatoria - Formazione del silenzio - Assenso - Domanda di risoluzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613155-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene; e la risoluzione non può essere pronunciata ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)