Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 15/02/2008 (Rv. 602022 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Certificato di abitabilità - Mancata consegna - Azione di risoluzione del contratto - Rilascio successivo all'instaurazione del giudizio - Irrilevanza - Esclusione - Incidenza ai fini dell'importanza dell'inadempimento - Valutabilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità, non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Non può, pertanto, negarsi rilievo, al rilascio della certificazione predetta nel corso del giudizio relativo all'azione di risoluzione del contratto, promosso dal compratore, nonostante l'irrilevanza dell'adempimento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall'art. 1453 terzo comma cod. civ., perchè si tratta di circostanza che evidenzia l'inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l'effettiva conformità dell'immobile alle norme urbanistiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)