Sez. 2, Sentenza n. 7804 del 13/07/1991 (Rv. 473125 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - In genere | Mancanza di specifica disciplina - Inapplicabilità delle limitazioni previste dall'art. 41, "quinquies", primo comma, lett. c), della legge 17 agosto 1942 n. 1150.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - In genere
Il regolamento edilizio, ancorché non contenga una specifica disciplina delle distanze tra fabbricati, comporta l'inapplicabilità delle limitazioni poste in materia di distanze ed altezze negli edifici dall'art. 41 "quinquies", primo comma, lett. c), della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, dovendosi intendere in tal caso adottata dal regolamento la distanza stabilita dall'art. 873 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 715 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)