Sez. 2 - , Sentenza n. 29732 del 12/12/2017 (Rv. 647062 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanza minima tra fabbricati per zone omogenee - Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Derogabilità con regolamento comunale - Inammissibilità - Conseguenze.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE
Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del d. m. n. 1444 del 1968 deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dall'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, trattandosi di disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dal citato articolo 9 sostituirà "ipso iure" quella difforme contenuta in origine in tale regolamento, divenendone automaticamente parte integrante e da subito operante senza che possano, invece, trovare applicazione gli articoli 873 c.c. e 17, comma 1, della l. n. 765 del 1967.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 com. 1, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)